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SEI IN I
lavori del Consiglio - Le leggi aggiornate e coordinate
Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 30
Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici
(B.U. n. 25 del 10 aprile 2000)
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la legge regionale 31 gennaio 2002 n. 10
(B.U. n. 7 del 31 gennaio 2002)
Art. 1
Finalità
La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa Statale in materia.
Art. 2
Campo di applicazione
Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5 W.
Art. 3
Regime autorizzatorio
L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente Art. 2 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal Responsabile del Servizio Regionale competente.
Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna.
La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.
Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.
Art. 4
Istruttoria
La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB.
Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al rilascio del parere radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei valori fissati dall'art. 4, 2 comma del D.M. n. 381/98, precisando i limiti da non superare per ogni installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta.
La Regione si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.
Art. 5
Piani Comunali
Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.
I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.
Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.
Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni riguardanti il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza "118", con potenza efficace massima al punto di emissione non superiore a 20 Watt, nonché di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti di pubblica sicurezza e comunque in numero non superiore alla effettiva ed accertata esigenza e necessità. (1)
Art. 6
Autocontrollo
E' posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della presente legge.
Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale.
Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale procede alla diffida assegnando il termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità.
Art. 7
Vigilanza e controllo
La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB.
Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/98 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.
In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2 comma, del D.M. n. 381/98 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto.
Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 8
Catasto Regionale
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.
Il Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 9
Norma transitoria
I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/98 Art. 3 e Art. 4, 2 comma.
Art. 10
Sanzioni
L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate.
Art. 11
Pubblicazione
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
NOTE:
(1) Comma così modificato dall'art. 32 della Legge Regionale del 31 gennaio 2002, n. 10.
Allegato 1
Allegato 2